Mifid
Maggiore tutela per gli investitori
La “Markets in Financial Instruments Directive – MiFID” è la Direttiva n. 39 approvata dal Parlamento Europeo nel 2004 che, dal 1° novembre 2007, ha introdotto nei mercati dell’Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari.
Tale Direttiva ha preso spunto dalle mancanze insite nelle normative preesistenti (basate sulla Direttiva n. 93/22/CE, Investment Service Directive – ISD) e si è resa necessaria al fine di perseguire gli obiettivi di tutela dell’investitore, di tutela dell’integrità del mercato e di promozione di mercati trasparenti ed efficienti, attraverso la creazione di un unico mercato di servizi e attività finanziarie in tutti i Paesi europei e introducendo un sistema di regole in grado di sostenere le innovazioni e l’evoluzione dei mercati stessi.
Per conseguire tali risultati gli ambiti interessati dalla Direttiva sono: la vigilanza sugli intermediari, il rinnovamento dei servizi e delle attività di investimento, le modifiche sulla disciplina dei mercati finanziari e sulle regole di condotta degli Intermediari. In tale contesto i cambiamenti più importanti riguardano:
- la classificazione e la tutela degli investitori;
- le informazioni che devono essere messe a disposizione degli investitori;
- le informazioni sugli investitori che la banca deve raccogliere.
Classificazione e tutela
La nuova normativa stabilisce che ciascun Intermediario proceda alla classificazione dei propri investitori in base alle caratteristiche degli stessi e alla competenza in materia finanziaria. Sono previste tre categorie, in ordine crescente di competenza: clienti al dettaglio (non professionali), clienti professionali e controparti qualificate; l’Intermediario deve garantire la maggior tutela agli investitori non professionali.
Cosa gli investitori devono sapere
Il Cliente deve essere informato circa la modalità di esecuzione degli ordini della banca; decidere se accettatala ed, in caso positivo, dichiararlo esplicitamente.
La normativa, inoltre, obbliga gli intermediari a gestire alle migliori condizioni possibili gli ordini di compravendita di strumenti finanziari.
Viene regolamentato il servizio di consulenza, cioè la prestazione di raccomandazioni personalizzate sulle operazioni finanziarie; solo un Intermediario espressamente autorizzato dall’Autorità di Vigilanza può svolgere il servizio di consulenza in materia di investimenti.
Cosa la banca deve sapere
Per tutelarne gli interessi, la banca deve chiedere ai suoi investitori le informazioni necessarie per tracciarne il profilo finanziario e verificare l’appropriatezza e l’adeguatezza delle operazioni disposte dai clienti nonché del profilo di rischio dell’investimento.
Nella prestazione dei servizi di investimento, gli Intermediari devono definire misure organizzative idonee a prevenire e gestire le situazioni di conflitto di interesse, e, qualora tali misure non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, procedere alla comunicazione nei confronti dei clienti della natura e delle fonti dei conflitti stessi.
Infine, la banca potrà pagare o ricevere incentivi da parte di un soggetto diverso dal Cliente, solo se il Cliente ne sarà stato preventivamente informato e a condizione che tali incentivi accrescano la qualità del servizio reso.
Per approfondimenti è possibile visionare i seguenti documenti:
(oppure consultare il sito della Consob alla sezione “Educazione finanziaria “)