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Conti e rapporti dormienti

Conti e rapporti dormienti

ART. 1, LEGGE N. 266/2005 – DPR 22 GIUGNO 2007, N. 116
INFORMATIVA AI TITOLARI DI RAPPORTI AL PORTATORE

Si porta a conoscenza della gentile clientela quanto segue:

L’ art. 1, comma 343, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha costituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’ Economia e delle Finanze, volto ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario, stabilendo che lo stesso fondo sia alimentato con l’importo “dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato (…) su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze” (cfr. il comma 345) (1). Con il DPR 22 giugno 2007, n. 116 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2007) è stato adottato il Regolamento previsto dalla predetta normativa.Il suddetto regolamento prevede quanto segue:

  • sono soggetti alla normativa i depositi di somme di danaro nonché i depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione nei casi in cui il loro valore non superi i 100 Euro (art. 2 comma 1, lett. a–b e comma 2);
  • sono definiti “dormienti” i predetti rapporti in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questi delegati – escluso l’intermediario non specificamente delegato in forma scritta – per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari (art. 1, comma 1, lett. b);
  • verificatosi il periodo di “dormienza” l’intermediario invia una lettera raccomandata a/r al titolare del rapporto (o espone una comunicazione nei locali aperti al pubblico o sul suo sito internet in caso di rapporto al portatore) contenente l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 gg. dalla ricezione e l’avviso che decorso tale termine il rapporto sarà estinto e i fondi devoluti al predetto Fondo;
  • per il rapporti il cui periodo di “dormienza” si sia maturato prima della data di entrata in vigore del Regolamento (17 agosto 2007), gli intermediari – a norma dell’art. 7, comma 1 – provvedono entro:
    a) il 17 febbraio 2008 ad effettuare la comunicazione al titolare del rapporto “dormiente”;
    b) quattro mesi dalla scadenza del termine di 180 giorni dalla comunicazione effettuata a norma dell’ art. 3 a devolvere al menzionato Fondo le somme ed i valori non reclamati.

Il rapporto non si estingue se entro 180 giorni dalla comunicazione viene effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questi delegati, escluso l’intermediario non specificamente delegato in forma scritta.

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